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Ordinanza Sindacale n. 19 del 01 luglio 2024:
Prevenzione del rischio incendi boschivi nel periodo estivo
(1 luglio – 20 settembre 2024).
• DIVIETO di combustione dei residui vegetali
• DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti
• DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e nei pascoli
• DIVIETO di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli
- usare motori o fornelli che producano faville o brace
- fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio
• DIVIETO di accendere fuochi d'artificio, lanciare “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere
• ORDINA: ripulitura delle aree di pertinenza degli Enti di gestione delle strade, di Infrastrutture e servizi
• ORDINA: ripulitura delle aree di pertinenza zone di interfaccia urbano-rurale, ai gestori ed ai conduttori dei centri residenziali, alberghi e strutture
• ORDINA: ripulitura delle fasce protettive di almeno 5 metri lungo tutto il perimetro dei terreni incolti e al riposo e divieto di bruciatura della vegetazione spontanea
Si richiama l’OBBLIGO, per i proprietari, affittuari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza
• Si richiama l’OBBLIGO di REALIZZAZIONE di FASCE PROTETTIVE dei campi coltivati e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori.
• Si richiama il DIVIETO ASSOLUTO di COMBUSTIONE dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione.
• Si richiama, altresì, il DIVIETO di ABBRUCIAMENTO delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre.
• Si richiama l’OBBLIGO, della GESTIONE DELLE AREEE BOSCATE ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
• Si richiama che la mancanza osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l’applicazione delle sanzioni da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.